L’altro ieri la VII Commissione della Camera (che si occupa di cultura, scienza e istruzione) ha approvato all’unanimità, con il parere favorevole del Governo, rappresentato dalla Sottosegretaria allo sport Valentina Vezzali, una risoluzione che
impegna il Governo ad adottare iniziative, per quanto di competenza e nel rispetto dell’autonomia dell’ordinamento sportivo, affinché siano individuati strumenti idonei a consentire ad Alex Schwazer di partecipare ai prossimi Giochi olimpici di Tokyo
Il voto è giunto al termine di un dibattito che ha preso le mosse dalla recente ordinanza del GIP di Bolzano, che ha archiviato il procedimento penale per frode sportiva nei confronti di Schwazer. Il primo firmatario dell’atto, l’onorevole Daniele Belotti , Capogruppo della Lega nella Commissione Istruzione, Cultura e Sport in Camera dei Deputati, ha espresso in una nota la sua soddisfazione, aggiungendo che
è un messaggio importante il sostegno da parte di tutte le forze politiche a un’iniziativa parlamentare che chiede agli organi sportivi internazionali di prendere atto della sentenza del Tribunale di Bolzano, dalla quale Schwazer è uscito innocente dall’accusa di doping
per poi concludere augurandosi che
ora si prenda atto della vicenda di malagiustizia nei confronti del marciatore e, dopo quattro anni e mezzo di fango, nell’ottica del rispetto per la giustizia italiana si tenga conto presso le sedi internazionali competenti di ciò che emerge dal processo, consentendogli di disputare i Giochi olimpici.
La stessa Sottosegretaria Vezzali riconosce però correttamente nel suo intervento “di non aver ravvisato azioni esperibili dal Governo in grado di incidere sulla questione“. Nella stessa sede, l’ex schermitrice ben illustra come
l’unica via oggi esperibile è proprio quella scelta dai legali di Schwazer, ovvero la presentazione di una nuova istanza di revisione della decisione assunta e di sospensione della condanna al Tribunale federale svizzero, alla luce delle conclusioni dell’ordinanza del giudice italiano.
Una simile istanza è però già stata presentata in passato dal collegio difensivo di Schwazer, e respinta con sentenza del 17 marzo 2020 dalla I Corte di diritto civile del Tribunale Federale di Losanna (città sede del TAS). Il cuore del provvedimento redatto dai giudici civili svizzeri fu il seguente:
In concreto l’istante afferma che il fatto nuovo su cui fonda la propria domanda di revisione consiste nella concentrazione anomala di DNA che il perito giudiziario avrebbe constatato nell’urina analizzata. Sennonché tale circostanza viene semplicemente utilizzata come elemento a fondamento della tesi, che potrebbe portare a un esito diverso del lodo, secondo cui il campione di urina che ha condotto alla squalifica sarebbe stato manipolato. Ora, la pretesa manipolazione, di cui l’atleta si era invano prevalso più volte innanzi al Tribunale arbitrale, non costituisce manifestamente un fatto nuovo. Si tratta infatti semplicemente di un fatto che l’istante non era riuscito a dimostrare nella procedura arbitrale. Rimane pertanto unicamente da esaminare se egli può validamente apportare in questa sede, quale nuovo mezzo di prova a sostegno del predetto fatto, la perizia allestita nella procedura penale. […] A tale proposito l’istante indica che il mezzo di prova di cui si prevale adesso non avrebbe potuto essere esperito durante la procedura arbitrale, poiché da un lato egli sarebbe stato costretto ad accettare un arbitrato accelerato per poter partecipare ai giochi olimpici e dall’altro poiché, non essendo più in possesso del campione, non avrebbe potuto ottenere la perizia su cui fonda la domanda in esame. Egli non spiega però perché non avrebbe potuto chiedere – ulteriori – misure peritali durante la procedura arbitrale al fine di provare, con le denunciate anomalie, la pretesa manipolazione. Invero, nella domanda di revisione egli pare imputare una tale impossibilità alla procedura con rito breve (procedura accelerata) svoltasi innanzi al TAS. Sennonché questa ha unicamente potuto essere adottata con l’accordo delle parti (art. R52 del Regolamento di procedura del TAS) e una procedura di revisione non può essere utilizzata per ovviare posteriormente a – eventuali – limitazioni causate dalla procedura scelta dalle parti o ad ottenere una perizia effettuata da un ben preciso perito.
L’ eventuale revisione del giudizio arbitrale espresso dal TAS sarà quindi possibile solo e soltanto sulla base di una per nulla scontata qualificazione come “fatto nuovo” dell’ordinanza del Dottor Pelino da parte del Tribunale elvetico. Qualificazione che andrebbe in senso radicalmente contrario rispetto alle conclusioni di una sentenza pronunciata, nella stessa sede, poco più di un anno fa,. Sentenza che, vedi sopra, già teneva conto delle perizie e degli elementi che hanno trovato successivo riscontro nell’ordinanza del Dottor Pelino.
Giova ricordare che non risponde affatto al vero una locuzione come “il processo penale di Bolzano si è concluso con l’assoluzione dell’atleta per non aver commesso il fatto”. Tale processo non si è infatti celebrato, e mai si celebrerà, in virtù del decreto di archiviazione pronunciato dal GIP. Decreto che contiene sì l’importante espressione “per non aver commesso il fatto”, senza però che essa abbia la forza e la valenza di una sentenza penale passata in giudicato dopo aver esperito tutti i gradi di giudizio. Il GIP ha stabilito che non ci sono elementi sufficienti per sostenere l’accusa di doping nei confronti di Schwazer sulla base della legislazione italiana in materia. Nel trarre questa conclusione, egli ha anche ipotizzato che terzi abbiano commesso reati diversi dalla frode sportiva, rimettendo gli atti al PM per le opportune valutazioni in merito.
Per “terzi” intendiamo soggetti collegabili, direttamente o indirettamente, a WADA e IAAF/WA. Senza infatti un comportamento attivo e/o omissivo di questi due enti, non sarebbe stato possibile porre in essere quella manipolazione e non sarebbe possibile qualificare come doloso l’atteggiamento processuale di WADA e IAAF/WA. Se però la presunzione di non colpevolezza e responsabilità è una cosa seria (e lo è, maledettamente) nessuno di noi vorrà dare per scontata oggi una “sentenza” di colpevolezza nei confronti delle due parti civili del procedimento di Bolzano basata sul furor di popolo, social e media. Lo dico proprio perché ritengo centrale questo aspetto, con il massimo rispetto della vicenda personale del marciatore. Se infatti la manipolazione fosse avvenuta nei termini evocati dal Dottor Pelino, al di là di quella degli autori materiali dell’ipotizzato intervento sulle provette, sarebbe ovvia la responsabilità dolosa di due istituzioni sportive di questa importanza. Quindi, se io fossi in WADA e IAAF/WA, entrerei nel merito delle accuse rivoltemi, per fugare ogni dubbio in merito.
Viceversa, anche oggi è stato dato enorme rilievo alle posizioni tanto critiche quanto poco circostanziate di WADA e IAAF/WA. Scegliere quale linea di comunicazione utilizzare, però, è una loro prerogativa, e come tale mi limito a registrarla. Continuo però a ritenere che un ampio esercizio di trasparenza a tutela della credibilità delle due istituzioni sarebbe, se non doveroso, almeno tatticamente vantaggioso. Tant’è però, a patto che in ogni sede tutte le Federazioni del mondo si ricordino che sono custodi pro-tempore, e non depositarie sine die, dei valori dello Sport. E che su questo hanno enormi margini di miglioramento, a voler essere prudenti. Il comportamento tenuto dopo il decreto del GIP, rafforza quindi in me l’idea che la Federazione mondiale di Atletica e l’Agenzia mondiale Anti-doping abbiano davvero un enorme problema di autoreferenzialità, non raro a quei livelli. Questa però è un’opinione, null’altro. Certo non è una prova logica di colpevolezza rispetto alle ipotesi di reato (quelle a carico di quei terzi) adombrate in sede penale.
In conclusione:
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- La politica è quella che, a parole, mette pressione sul TAS (pilastro della giurisdizione legata al CIO) ovvero quella che il 23 marzo, sotto l’oggettiva pressione del CIO, approva con il fiatone il Decreto frettolosamente etichettato come “salva-bandiera/inno”? Lo dico perché trovo una latente contraddizione tra due eventi così ravvicinati.
- Darei qualsiasi cosa per avere una certezza su quelle provette, ma sarebbe falso dire che oggi l’abbiamo (e chissà se mai l’avremo). Nel frattempo , meglio sarebbe documentarsi in profondità circa le procedure anti-doping (e le garanzie date agli atleti) come circa le critiche che il GIP ha mosso a dette procedure.
- Non escluderei che si pensasse a una sospensiva che dia a Schwazer la possibilità di gareggiare a Tokyo, come accadde a Paolo Guerrero in occasione dei mondiali di calcio del 2018 (prima di essere giudicato colpevole dal TAS).
- L’equilibrio tra giustizia penale e giustizia disciplinare va, a mio avviso, rivisto profondamente. Questa vicenda ci parla di una forte tensione tra i due sistemi, e da cittadino e sportivo auspico che ci si occupi della situazione. Non certo per fare un beauty contest , ma perché di giustizia, in senso astratto, ne esiste solo una.
- Auspico che venga fatto uno sforzo maggiore per condividere fatti, norme e procedure, perché solo una migliore comprensione di questi elementi darà forza alle opinioni che ne seguiranno. Capisco che un derby su Schwazer sia esercizio più intrigante e facile, ma una vicenda così delicata e complessa merita maggiore rispetto da parte di tutti noi.